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Titoli di studio accademici,
regole per il riconoscimento

Pubblicato da Pamela lunedì, 18 gennaio 2010 | Rubriche: Attualità, Le altre notizie, Mondo Università

È in vigore dal 12 gennaio 2010 il Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici. Per l’accesso ai concorsi pubblici, la domanda va inviata al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

proposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009. Leggi tutto

a cura della redazione

Il regolamento, proposto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,  era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009. Il Decreto, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 luglio 2009, si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore fatta a Lisbona l’11 aprile 1997. Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, per l’accesso ai concorsi pubblici, si invia la domanda al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento dei titoli di studio, ai fini dell’attribuzione di punteggio in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell’amministrazione interessata; dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali;dei titoli di studio, ai fini dell’iscrizione ai Centri per l’impiego; dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente.

Fonte: Palazzo Chigi

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